Studio Salis Sanna

Decadenza dal Superbonus per CILA-S incompleta: l’Agenzia chiarisce le conseguenze

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate una nuova risposta ad interpello riguardante i bonus edilizi e le conseguenze dell’assenza delle attestazioni richieste nella CILA-S (Agenzia delle entrate, risposta 29 aprile 2025, n. 122).

L’argomento principale è, dunque, decadenza dal Superbonus prevista dall’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

 

Nel caso di specie, l’istante è il proprietario di diverse unità immobiliari che compongono un edificio. Tutte le unità immobiliari sono a destinazione residenziale, e l’istante ha stabilito lì la propria residenza. Nel biennio 2021-2022 sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico sul suddetto edificio. I lavori sono stati assentiti mediante CILA e CILA-S, ma la CILA-S presentata è risultata incompleta. Da qui, il dubbio dell’istante se la mancata compilazione del quadro ”F” della CILA-S possa comportare la decadenza dal Superbonus.

 

L’Agenzia delle entrate, per prima cosa, ricorda che l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che gli interventi Superbonus (esclusa demolizione e ricostruzione) sono manutenzione straordinaria e si realizzano mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con la quale devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o legittimazione, oppure che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La decadenza del beneficio fiscale Superbonus opera esclusivamente in specifici casi, tra cui l’assenza dell’attestazione dei dati relativi alla costruzione/legittimazione dell’immobile.

 

Il modello unificato e standardizzato di CILA-Superbonus include una specifica sezione (Quadro f) per le “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”. Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata, pena la decadenza dal beneficio fiscale.
Tuttavia, se l’istante regolarizza la sua posizione e sussistono i requisiti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi. 
È concesso il ricorso al ravvedimento operoso, che permette una riduzione delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione, con il calcolo di sanzioni e interessi che parte dalla data di invio della comunicazione di cessione del credito, e si applica solo sulla quota di detrazione fruita in eccesso rispetto al bonus ordinario spettante.

Infine, la decadenza dal Superbonus esclude l’applicazione della nuova imposta sulla plusvalenza legata agli interventi Superbonus (articolo 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR), ma potrebbe applicarsi la regola generale (articolo 67, comma 1, lett. b) TUIR) se i presupposti di tale norma ricorrono.

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